IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n.
474;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo 107,  comma primo,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia e delle finanze, della salute e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Introduzione  dell'articolo 3-bis  nel  decreto  del Presidente della
Repubblica  28 marzo  1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto
per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita) in
       materia di controlli igienico sanitari all'importazione
  1.  Dopo  l'articolo 3  del decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1975, n. 474, e' inserito il seguente:
    «Art.  3-bis.  - 1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le
funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita' pubblica spettanti alle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e quelle spettanti agli
organi  statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento
agli  animali  vivi,  ai  prodotti  alimentari di origine animale, ai
prodotti  alimentari  di  origine  non  alimentare  e ai prodotti non
destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di
origine  comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti
da  Paesi  terzi, nel territorio della regione Trentino-Alto Adige e'
comunque   assicurata   la  costituzione  di  una  sede  dell'Ufficio
veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di
una  sezione distaccata dell'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di
frontiera  (USMAF).  Salvo  quanto  espressamente  previsto da questo
articolo  restano  ferme  le  competenze  dello  Stato  nelle materie
previste dal medesimo articolo.
    2.  Per i fini di cui al comma 1 e' stipulata apposita intesa tra
il  Ministro  competente  e  i  Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare:
      a) l'individuazione,   entro   la  data  stabilita  dall'intesa
medesima,  dell'ubicazione  della  sede  dell'UVAC  competente per il
territorio  delle province autonome di Trento e di Bolzano; tale sede
e' resa operativa entro centottanta giorni dall'individuazione;
      b) l'istituzione   nell'ambito  dell'USMAF  competente  per  il
territorio  delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di
un'apposita  sede distaccata ubicata nel territorio della regione per
lo  svolgimento  di  tutti  i  compiti  riferiti  al  predetto ambito
territoriale;  tale  sede  distaccata  puo'  essere  collocata presso
l'UVAC previsto alla lettera a);
      c) i  criteri  e  le  modalita' con i quali i competenti uffici
dello  Stato possono avvalersi, anche a tempo parziale, previa intesa
fra  le  amministrazioni  competenti,  di  personale  delle  province
autonome  o  delle relative aziende sanitarie locali, in possesso dei
requisiti   richiesti   dall'ordinamento   statale,   da   utilizzare
nell'ambito   delle  strutture  previste  alle  lettere a)  e b);  al
predetto   personale   e'  comunque  garantito  il  mantenimento  del
trattamento  economico  in  godimento.  L'intesa  regola  i  rapporti
organizzativi ed economici conseguenti, comunque senza maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
      d) gli   uffici  statali  previsti  dalle  lettere a)  e b)  si
avvalgono,  di  norma,  delle  prestazioni  fornite  dalle competenti
strutture  specialistiche  e  diagnostiche  delle  aziende  sanitarie
locali   delle  province  autonome,  degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali   e   delle   Agenzie   provinciali  per  la  protezione
dell'ambiente competenti per territorio; per tale fine i responsabili
degli uffici previsti alle lettere a) e b) e quelli dei predetti enti
e  agenzie  concordano  appositi  programmi  operativi anche mediante
scambio  di  note; i corrispettivi per l'avvalimento sono determinati
sulla base di quanto previsto dai rispettivi tariffari.».
  2. L'intesa prevista dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 marzo  1975, n. 474, introdotto dal comma 1, e'
sottoscritta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1975,  n.  474  (Norme  di  attuazione dello statuto per la
          regione  Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita)
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre
          1975, n. 252, S.O.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.
              - Il  testo  del  primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.».
          Nota agli articoli 1 e 2:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 28 marzo
          1975, n. 474 e' citato nella nota al titolo.